Con sentenza n.13642 del 22.06.2011 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha disposto che le prestazioni erogate in forma capitale ai vecchi iscritti a Fondi di Previdenza Complementare aziendale, a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, per gli importi maturati fino al 31.12.2000, siano assoggettate al regime di tassazione separata (art.17 TUIR) solo per la quota relativa alla “sorte capitale”, mentre sulla parte relativa al c.d. “rendimento finanziario” si applica la ritenuta del 12,50%.
Visto che le prestazioni erogate da alcuni Fondi Pensione, per la parte ante 31.12.2000, sono state sottoposte interamente a “tassazione separata”, è opportuno che i colleghi interessati facciano richiesta di rimborso delle maggiori imposte subite agli Uffici territorialmente competenti dell’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che la richiesta di rimborso deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla data di versamento delle ritenute da parte del Sostituto d’Imposta.
Successivamente l’Agenzia delle Entrate con Risoluzione 102/E del 26.11.2012 ha recepito tale Sentenza e concede la facoltà di inoltrare l’Istanza di Rimborso. Per le prestazioni erogate nel 2011, il Fondo stesso potrà provvedere al recupero della maggiore imposta versata, riliquidando direttamente le prestazioni erogate.
E’ da segnalare, inoltre, che già alcune Sedi Provinciali dell’Agenzia delle Entrate hanno effettuato i rimborsi.
Ulteriori informazioni sono disponibili il sito: www.fondopensionisanpaoloimi.it
Per approfondimenti potete contattare la Segreteria Interprovinciale Pescara – Teramo tel.: 085834892 fax 0854491747 e-mail: sab.pe@fabi.it e chiedere dei colleghi Silvano Remigio mob. 3470060095 – Bruno Lionti mob. 3387932071
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