Contratto di secondo livello accordi del 3 agoto 2018 integrato con le previsioni contrattuali e la regolamentazione aziendale

FERIE

Le ferie di spettanza di ogni anno dovranno essere fruite entro l’anno di competenza. In relazione a ciò, la pianificazione annuale delle ferie e dei permessi per ex festività dovrà essere effettuata da ciascun collega secondo le disposizioni operative presenti nell’intranet, nel rispetto del termine fissato annualmente dall’Azienda. La fruizione dei permessi ex festività dovrà essere programmata prima della fruizione delle ferie.

Il piano ferie dovrà essere successivamente convalidato da parte del Responsabile dell’Unità Organizzativa a cui, in seguito, viene demandata la verifica costante del puntuale rispetto dei piani da parte di tutti i dipendenti assegnati alla struttura.

Nella predisposizione della pianificazione di ferie e permessi ex festività, nei limiti delle esigenze di servizio, dovrà essere data la  precedenza al personale disabile di cui alla Legge n. 68/99; per il restante personale si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio. Qualsiasi eventuale variazione nella fruizione potrà essere apportata solo previa autorizzazione del Responsabile e dovrà essere limitata solo a casi eccezionali e a comprovate ragioni di carattere personale/familiare.

Utilizzo ad ore
In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, al personale di ogni ordine e grado, viene concesso di fruire ad ore di tre giorni di ferie annualmente spettanti, anche frazionate in periodi non inferiori a 15 minuti. Per la fruizione delle ferie “ad ore” da parte dei colleghi è richiesto:
− un preavviso di 48 ore;
− l’approvazione preventiva da parte del Responsabile in caso di utilizzo in giornata lavorativa intera anche quando cadente in giornata semifestiva. Durante la sperimentazione (biennio 2016-2017) della fruizione “ad ore” di tre giorni di ferie, qualora l’utilizzo di tale modalità coincida con una giornata semifestiva, l’assenza non sarà computata a giornata intera come stabilito ma ad ore.

Ex FESTIVITA’

I permessi ex festività non saranno monetizzabili e andranno fruiti, prima delle ferie, entro l’anno di riferimento.
Per finanziare il neo costituito Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito, a ciascun dipendente appartenente alla categoria dei Quadri direttivi e dei Dirigenti ovvero appartenente alle Aree professionali con articolazione di orario di lavoro in 36 ore settimanali, verrà decurtata una giornata di permesso ex festività.
I permessi ex festività possono, oltre che essere fruiti a giornate intere, essere goduti anche a mezze giornate, in questo caso non viene erogato il buono pasto.
Nelle giornate semifestive (14 agosto: vigilia di ferragosto, 24 dicembre: vigilia di Natale, 31 dicembre: ultimo giorno dell’anno, nonché, presso ciascun Comune, la ricorrenza del Santo Patrono, e la vigilia di Pasqua per il personale il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato),  l’utilizzo del permesso ex festività è computato a giornata intera.

FESTIVITA’ COINCIDENTI CON LA DOMENICA

Qualora le festività civili (25 aprile, Anniversario della Liberazione – 1° maggio, Festa del Lavoro – 2 giugno, Festa della Repubblica) coincidano con la domenica, il lavoratore può optare per il compenso aggiuntivo o per una giornata di permesso da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio entro la fine dell’anno di riferimento.

BANCA DEL TEMPO

La “Banca del Tempo” è un “bacino” annuale di ore di assenza retribuita, messo a disposizione dei dipendenti che abbiano necessità di permessi aggiuntivi rispetto alle dotazioni individuali disponibili (ferie, ex festività, banca delle ore, PCR, etc…).

Potranno fruire di permessi a valere sulla Banca del Tempo tutti i colleghi che:

  1. siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;
  2. siano destinatari delle Regole in materia di provvidenze economiche a favore di parenti e convivente portatori di handicap grave;
  3. siano titolari di permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;
  4. siano titolari di certificazione ex art. 3, comma 1, L. 104/92 per sé;
  5. necessitino di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli minorenni, quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
  6. necessitino di assentarsi per assistere figli con handicap certificati ai sensi dell’art. 3, comma 1, L. 104/92;
  7. siano titolari dei permessi per l’assistenza di familiari e affini entro il 2° grado ex art. 3, comma 3, L. 104/92;
  8. abbiano grave ed indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali che esauriscano nel corso dell’anno ogni altra causale di assenza a disposizione;
  9. siano coinvolti in percorsi di sostegno/assistenza a fronte di episodi di abuso o violenza subiti anche da parte di componenti del proprio nucleo familiare;
  10. necessitino di assentarsi per esigenze legate a disturbi dell’età evolutiva dei figli minorenni;
  11. necessitino di assentarsi per esigenze riconducibili a eventi di natura sismica e/o metereologica di particolare gravità.

La richiesta di concessione del permesso, perfezionata tramite l’apposito applicativo reso disponibile nella intranet aziendale, dovrà contenere l’indicazione del quantitativo di ore/giorni richiesto e del periodo di fruizione previsto.

In ogni caso, la concessione dei permessi della “Banca del Tempo” è subordinata al totale esaurimento di eventuali ferie arretrate relative ad anni precedenti.

Ove rientrante nelle causali di cui ai punti 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 la richiesta dovrà essere adeguatamente documentata in modo da consentire la verifica dei requisiti e delle motivazioni necessarie all’accoglimento, che verrà effettuata con modalità rispettose della privacy.

Le certificazioni riferite ai disagi comportamentali/disturbi dell’età evolutiva dovranno essere rilasciate da strutture del Servizio Sanitario Nazionale o ad esso convenzionate.

Le richieste saranno valutate a livello accentrato e saranno soddisfatte in ordine temporale di pervenimento, sulla base delle motivazioni sopra indicate, fermo restando che il limite massimo di permessi concedibili è di 15 giorni annui. Per le casistiche di cui ai punti 5, 8, 9, 10 e 11, il plafond annuo pro-capite è aumentato di ulteriori 5 giorni.

Dette ulteriori 5 giornate potranno essere richieste, nel corso del corrente anno 2018, anche da parte del personale che ha già usufruito di 15 giorni di permesso Banca del Tempo, a fronte di fattispecie rientranti nelle casistiche sopra definite, da documentarsi opportunamente.

È possibile avanzare più richieste di fruizione dei permessi nel corso dell’anno; quelle relative ai punti 1, 2, 3, 4, 6 e 7 potranno essere presentate di massima trimestralmente e per un quantitativo massimo di 5 giornate nel trimestre.

La fruizione dei permessi della “Banca del Tempo”:

  • potrà avvenire a giornata intera, a mezze giornate, e anche ad ore;
  • l’utilizzo minimo è di un’ora e le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.

La “Banca del Tempo” è alimentata:

– da parte aziendale, con una dotazione annuale iniziale di 50.000 ore, da incrementare in misura pari alle donazioni dei colleghi, fino ad un massimo di 100.000 ore complessive. In presenza di richieste superiori alle disponibilità, l’Azienda anticiperà al 2016, nella misura massima del 10%, la donazione prevista per l’anno 2017, che resta confermata in 50.000 ore;

– da parte dei dipendenti che volontariamente aderiranno all’iniziativa.

I dipendenti possono donare:

– ferie dell’anno di competenza eccedenti i 20 giorni previsti per legge,

– ferie fruibili a ore nella misura minima di 15 minuti (fermo il limite di 20 gg di cui sopra)

– permessi “ex festività”,

– permesso contrattuale retribuito (PCR) nella misura minima di 15 minuti,

– “banca ore” maturata e non ancora scaduta nella misura minima di 15 minuti. La validità della banca ore, donata e in scadenza in corso d’anno, viene prolungata fino alla fine dell’anno di donazione.

Non possono essere donate eventuali ferie residue relative ad anni precedenti a quello di competenza.

Le donazioni potranno essere effettuate anche destinandole specificamente a singoli casi/situazioni che verranno resi noti attraverso la intranet aziendale, con modalità rispettose della privacy e del diritto alla riservatezza dei richiedenti.

La cessione da parte dei colleghi avviene a titolo gratuito e irrevocabile e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti ed indiretti, di qualsivoglia correlato diritto nei confronti del donante. Il bacino della Banca del Tempo ha validità nell’anno solare.

Le dotazioni versate nella Banca del Tempo hanno natura di permesso retribuito, ed è esclusa qualsiasi possibilità di monetizzazione.

A fronte di specifica dotazione da parte del Gruppo, la “Banca del Tempo” potrà essere utilizzata anche a copertura di permessi retribuiti per svolgere attività di “volontariato” su specifici progetti/iniziative con finalità sociali rivolti all’esterno del Gruppo, anche promossi da enti esterni, selezionati per il tramite della Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus e/o Banca Prossima.

SOSPENSIONE VOLONTARIA ATTIVITA’ LAVORATIVA

Strumento introdotto in via sperimentale per il biennio 2016-2017.

E’ prevista la possibilità da parte di tutti i colleghi (eccetto che per quelli con contratto a tempo determinato) di richiedere la fruizione di giornate non retribuite di sospensione volontaria dell’attività lavorativa (di seguito “sospensione volontaria”).

Le giornate di “sospensione volontaria” possono essere richieste:

– per un periodo massimo di 15 giorni lavorativi, incrementati a 20 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare di riferimento;

– senza necessità di motivarne l’utilizzo;

– a condizione che, non ci siano al momento della richiesta di fruizione, arretrati di ferie relativi ad anni

antecedenti a quello di competenza.

L’Azienda, per le giornate di fruizione di “sospensione volontaria”, concede un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione, nella misura pari al 35% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera (Retribuzione Annua Lorda/360), con versamento dei soli contributi previdenziali di legge corrispondenti.

La “sospensione volontaria”:

– deve essere richiesta e programmata nel piano ferie annuale ed autorizzata dal Responsabile dell’unità organizzativa di assegnazione, compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative e produttive. Eventuali ulteriori richieste che vengano inserite successivamente alla predisposizione del piano ferie

annuale, possono essere accolte, ferma restando la compatibilità con le esigenze tecniche, organizzative e produttive, e sempre che non comportino interventi sulle programmate assenze degli altri dipendenti già approvate all’interno dell’unità organizzativa;

– è aggiuntiva rispetto alle assenze per ferie e permessi “ex-festività”, che dovranno essere interamente fruiti entro l’anno di competenza;

– qualora ciò non avvenga, si procederà alla sostituzione delle ferie e dei permessi “ex festività” non fruiti di competenza dell’anno e dei residui di Banca delle Ore in scadenza dell’anno, nonché al conguaglio del

trattamento economico relativo alle giornate sostituite;

– non deve in alcun caso essere utilizzata nel corso del mese che precede la cessazione del rapporto di lavoro, al fine di tutelare i colleghi dai possibili effetti correlati alla previdenza complementare ed a quella obbligatoria;

– qualora dovesse essere fruita su una delle date che danno diritto alla maturazione dei permessi “ex festività” (19 marzo, ascensione, corpus domini, 29 giugno, 4 novembre), la spettanza dell’ “ex festività” verrà correlativamente ridotta. E’ quindi consigliabile non pianificare le giornate di sospensione volontaria in corrispondenza di tali date.

In caso di più richieste presso la medesima unità organizzativa per gli stessi periodi, le stesse verranno accolte secondo l’ordine di priorità di seguito indicato per assistenza a:

  1. familiari portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. 104/92, ovvero siano destinatari

della provvidenza economica per familiari portatori di handicap,

  1. anziani e/o malati (familiari o affini entro il 2° grado, compreso il coniuge di fatto), con presentazione, a

tal fine, della necessaria documentazione,

  1. figli di età inferiore ai 3 anni,
  2. figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni,
  3. figli di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni,
  4. figli di età superiore ai 12 anni,

per il restante personale si terrà conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare

e alla loro anzianità di servizio

LAVORO STRAORDINARIO

La prestazione aggiuntiva / straordinario è da effettuarsi solo con “specifica autorizzazione”.
La prestazione aggiuntiva è quella assicurata dal lavoratore in aggiunta alla prestazione giornaliera PREVISTA  (non costituiscono, quindi, prestazione aggiuntiva né la prestazione resa prima dell’inizio dell’orario di lavoro, né quella eventualmente resa in luogo dell’intervallo).

 La circolare aziendale prevede che tutte le Unità Organizzative eviteranno di richiedere prestazioni oltre il normale orario di lavoro, fatte salve ovviamente le maggiori prestazioni aventi carattere di urgenza e di non differibilità, che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile della Unità Organizzativa  e sottoposte dallo stesso, tramite gli strumenti di posta elettronica, all’assenso della funzione Personale competente per ambito organizzativo.

 Eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro riconducibili a piani e/o programmi di sviluppo e realizzazione di specifici progetti dovranno ottenere preventiva autorizzazione da parte della citata funzione Personale.

 Pur al ricorrere di dette situazioni, la prestazione aggiuntiva non può, comunque, superare le 2 ore giornaliere e le 10 ore settimanali. A tale riguardo si precisa che l’unità di misura della prestazione aggiuntiva che può essere autorizzata dal Responsabile è pari ad almeno 15 minuti e multipli.

L’autorizzazione della  maggior prestazione svolta determina, nell’ordine, le seguenti imputazioni:
– banca delle ore, fino al limite individualmente prescelto,

–    prestazioni straordinarie.

 In base alle vigenti disposizioni contrattuali:

–    le prime 50 ore annue di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, pur costituendo maggior prestazione danno diritto esclusivamente al recupero tramite il meccanismo della banca delle ore. Detto quantitativo si riduce a 34 ore e 30 minuti per effetto del versamento in banca delle ore di 15 ore e 30 minuti annue (ex 23 ore – 7,5 ore utilizzate per finanziare il neo costituito Fondo nazionale per il sostegno dell’occupazione nel settore del credito)  (da riproporzionarsi in caso di assunzione in corso d’anno).

 –    dalla 51° alla 100° ora di prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro, i colleghi appartenenti alle Aree professionali possono scegliere se imputare tutto o parte delle ore aggiuntive dalla 51° alla 100° in banca delle ore per fruirne in forma specifica o chiederne la liquidazione come prestazione di lavoro straordinario, fermo restando che il mancato esercizio dell’opzione vale come consenso a che tutte le prestazioni lavorative aggiuntive dalla 51° alla 100° ora siano liquidate come lavoro straordinario.

L’ opzione, effettuata all’atto dell’assunzione, si intende confermata di anno in anno salvo nuova comunicazione da effettuarsi entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di riferimento, tramite l’apposita applicazione disponibile in INTESAP>Employee-Self Service>Riepilogo.

–    dalla 101° ora le prestazioni aggiuntive rese saranno liquidate con il compenso stabilito contrattualmente per il lavoro straordinario.

 Il recupero delle prestazioni aggiuntive accumulate nella banca delle ore dovrà avvenire per un minimo di 15 minuti e multipli di 15 minuti.

 Salvo diversa indicazione scritta da parte del lavoratore, le prestazioni aggiuntive rese:

–                       nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì nei casi in cui la settimana lavorativa è distribuita dal martedì al sabato),

–                       nelle giornate destinate al riposo settimanale (domenica o altro giorno prestabilito),

–                       nei giorni festivi infrasettimanali,

–                       nelle giornate semifestive,

–                       di notte (fra le ore 22 e le ore 6)

per le quali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stabilisce una paga oraria con maggiorazione superiore al 25% e/o correlati periodi orari di riposo, saranno automaticamente retribuite e non saranno accreditate in banca delle ore.

Modalità di fruizione della banca delle ore

La fruizione delle ore riversate in banca delle ore deve avvenire per un minimo di 15 minuti e multipli di 15 minuti.

Le ore riversata in banca delle ore:

–                       di 15 ore e 30 minuti di riduzione orario, devono essere fruite entro 24 mesi dall’accredito. Superato tale termine l’azienda provvederà a cancellare i residui non fruiti.

–                       a fronte di prestazioni oltre il normale orario di lavoro, devono essere fruite entro 30 mesi dalla fine del mese in cui ciascuna prestazione aggiuntiva è stata fornita.

In ordine ai criteri e alle modalità di fruizione delle ore maturate in banca delle ore precisiamo che:

–                          nei primi 6 mesi dal loro accredito in banca ore, il recupero deve essere concordato con il Responsabile della Unità;

–                          dal 7° al 24° mese, il collega potrà usufruirne dando un preavviso di:

ü      1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;

ü      5 giorni lavorativi, per il caso di recupero di 1 o 2 giorni;

ü      10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.

–    nei successivi 6 mesi, l’Azienda fisserà il recupero, previo accordo con il collega, delle ore relative a prestazioni aggiuntive al normale orario di lavoro confluite in banca ore e non fruite. In difetto di accordo, l’Azienda provvederà ad indicare, entro il medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.

Tenuto conto che il recupero delle ore riversate in banca delle ore può avvenire anche tramite una riduzione della prestazione giornaliera previa richiesta e autorizzazione del Responsabile della Unità Organizzativa, al collega può essere concessa la fruizione anticipata di banca delle ore fino ad un limite massimo di 10 ore all’anno.

Il personale interessato potrà costantemente verificare, avvalendosi della procedura il quantitativo di ore mensili confluite in banca delle ore, al netto delle ore fruite e di quelle ancora da recuperare, con indicazione del termine entro cui effettuare il recupero.

Prestazione di lavoro del personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi  
La prestazione lavorativa dei Quadri direttivi va resa, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale del personale inquadrato nella 3^ Area professionale della Unità Organizzativa, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie della categoria e i criteri di autogestione individuale che tengano conto delle esigenze operative.

I colleghi a tempo parziale sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale contrattualmente definito sul piano individuale.

MOBILITA’ PROFESSIONALE

L’accordo 20 maggio 2016 prevede la possibilità di attribuire mansioni inferiori in deroga all’art 2103 del c.c., ai fini di mantenere in servizio i lavoratori interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale in materia, nei casi di mobilità derivante:

  • dachiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione della attività oppure in caso di chiusure e/o accorpamenti di filiali e con l’obiettivo di mantenere i lavoratori coinvolti in servizio negli ambiti territoriali più favorevoli agli stessi.
  • Sarà invece possibile su scelta del lavoratore procedere al trasferimento al di fuori di tali ambiti con lo scopo di garantire le mansioni equivalenti.

L’accordo 1° febbraio 2017 prevede che il personale affetto da gravi patologie (>> Elenco Grandi Eventi Patologici allegato al Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario) e gli over 60 potrà richiedere di essere adibito a mansioni diverse da quelle attualmente svolte. L’Azienda nell’accogliere la richiesta, potrà anche procedere – dietro consenso dell’interessato/a – ad assegnarlo a diversa UOG o attribuirgli una diversa figura professionale.

INQUADRAMENTI

Vengono definiti i percorsi di sviluppo professionale e il relativo inquadramento, nonché le indennità di ruolo e di direzione previste nelle Aree, Filiali e nella Filiale Online appartenenti alla Divisione Banca dei Territori, per le seguenti figure professionali:

per le Aree/Filiali:

– Direttori di Area

– Direttori di Filiali Retail, Personal, Imprese

– Coordinatori Retail

– Coordinatori Imprese

– Gestori Privati e Aziende Retail (di seguito Gestori PAR)

– Gestori Imprese

per la Filiale Online:

– Direttori di Sala Filiale Online

– Coordinatori Commerciali OnlineGestori Privati e Aziende Retail Online (di seguito Gestori PAR Online)

secondo specifici livelli di complessità.

Per ciascuna delle diverse figure professionali normate dagli Accordi è previsto l’ inquadramento base.

In relazione al conferimento dell’incarico ricevuto ed in collegamento ai livelli di complessità gestiti, come specificato nello schema riepilogativo , può essere attribuita un’indennità di ruolo che tiene conto del trattamento retributivo individuale.

Vedi schema riepilogativo ==> link

Elenco di tutte le filiali del gruppo con i relativi livelli di complessità ==> link

L’indennità di ruolo attribuita per 13 mensilità viene consolidata di norma dopo 24 mesi anticipabile a 12 in presenza di particolari condizioni.

Il consolidamento avviene con il riconoscimento dell’inquadramento fino a 3A4L, di assegno ad personam per i QD salvo che non venga anticipato a 12 mesi, in questo caso viene riconosciuto l’inquadramento anche per i QD.

Per il direttore di Area il consolidamento dell’indennità di ruolo avverrà sotto forma di maturazione del 4° livello dei Quadri Direttivi decorsi almeno 12 mesi continuativi nel ruolo.

Ulteriori indennità riconosciute per 12 mensilità e non soggette a consolidamento sono previste per  alcuni ruoli come riportato nell’ultima colonna dello schema riepilogativo.

Durante il periodo utile per il consolidamento, la formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono fattore fondamentale e strategico ne consegue che si considera requisito essenziale l’integrale fruizione della formazione per la copertura del ruolo, inclusa quella richiesta tempo per tempo dall’Organismo di Vigilanza (es. responsabilità amministrativa enti, antiriciclaggio, salute e sicurezza, trasparenza, adempimenti rischi usura, privacy, market abuse, ESMA, IVASS, etc.)

Consolidamento anticipato

Il collega che abbia percepito l’indennità di ruolo per un periodo di almeno 12 mesi potrà consolidare la medesima in via anticipata rispetto ai periodi ed alle regole ordinarie, con attribuzione dell’ inquadramento corrispondente all’indennità di ruolo percepita.
Il “consolidamento” anticipato sarà possibile a condizione che il dipendente abbia completato tutta la formazione prevista e si verifichino almeno due delle seguenti condizioni:

– abbia dato disponibilità su On Air al trasferimento a distanze superiori a 70 Km che non sia in avvicinamento alla residenza/domicilio (accordo 20 maggio 2016);

– abbia maturato esperienza di almeno due mesi su ambiti/filiere diversi (es.

controlli, crediti, personale, filiale on line, territori commerciali diversi, etc.), a

decorrere da gennaio 2013 e nei 2 anni precedenti l’assegnazione del ruolo;

– abbia conseguito per almeno due anni consecutivi il livello massimo della

valutazione professionale tempo per tempo applicata;

– abbia ottenuto il livello massimo della rilevazione dello skill-inventoring su On Air

ed inserito la propria autocandidatura;

– solo per i Gestori PAR filiale Retail e Personal o Imprese, sia stato presente per

almeno 12 mesi, anche non consecutivi, nel primo 5% dei «gestori eccellenti»

nell’ambito di ciascun territorio commerciale di riferimento.

INDENNITA’ DI RISCHIO

L’indennità di rischio spetta al collega  incaricato del servizio di cassa ed è attribuita, nelle misure mensili stabilite tempo per tempo dal CCNL vigente, per le singole diverse fattispecie:

Ø      in misura pari al 50% nel caso di svolgimento di mansioni che ne comportano l’attribuzione fino a sette giorni di effettivo servizio prestato nel mese;

Ø      in misura intera nel caso di svolgimento delle mansioni che ne comportano l’attribuzione per più di sette giorni di effettivo servizio prestato nell’ambito del mese.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità di rischio tutti i Punti Operativi aziendali sono considerati piazze di 1ª categoria. Al Personale adibito allo sportello con mansioni di introito ed esborso valori presso le Filiali con apertura al pubblico di 6 ore e 30 minuti, fermo restando il diritto alla maggiorazione prevista dall’Allegato 5 al C.C.N.L. 08.12.2007, rinnovato con Accordo 19.01.2012 nella misura del 14% dell’indennità stessa, è riconosciuta una “maggiorazione aziendale indennità di rischio” pari a lordi € 16,00 mensili fissi.

Anche detta voce sarà erogata secondo i criteri sopra esposti.

Come attribuire l’indennità

Le segnalazioni per l’attribuzione dell’indennità di cui sopra devono essere effettuate a cura del personale autorizzato, mediante l’inserimento dei dati previstI nella procedura aziendale secondo le istruzioni operative riportate nel manuale.

ELASTICITA’/SPOSTAMENTO DI ORARIO

Elasticità di orario

Continuerà a trovare applicazione, salvo successiva revoca, a favore di tutti i colleghi appartenenti alle Aree professionali, un’elasticità di orario in entrata, intesa quale possibilità di posticipare l’ingresso, fino a 30 minuti, rispetto all’inizio dell’orario di lavoro fissato per l’unità organizzativa di appartenenza con correlato recupero da parte dell’interessato o alla fine della stessa giornata lavorativa ovvero in altre giornate lavorative dello stesso mese di riferimento (ad es. in caso di orario di lavoro previsto tra le 8.25 e le 16.55 il lavoratore può iniziare la prestazione lavorativa, anche quotidianamente, in una fascia oraria compresa tra le 8.25 e le 8.55, mentre il termine della prestazione giornaliera non potrà essere comunque anticipata rispetto alle ore 16.55).

Ad esclusione dei colleghi con spostamento di orario, il collega può chiedere al Responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza  l’estensione della predetta elasticità a 45 minuti giornalieri.

L’elasticità di orario viene concessa compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.

L’elasticità di orario non compete ai colleghi:

–          in turni,

–          con orario al di fuori dell’orario standard.

Laddove occorresse revocare -a fronte di sopraggiunte diverse esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali- la concessione dell’elasticità attribuita in precedenza, il Responsabile della Unità Organizzativa dovrà comunicare all’interessato il relativo provvedimento con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Il collega che ha fruito, in ingresso, del posticipo di orario fino al massimo di 30/45 minuti deve prolungare il termine del suo orario di lavoro o nella stessa giornata lavorativa o in altre giornate dello stesso mese, comunque in modo da non superare 9 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro, fermo restando che detto recupero non può essere effettuato contraendo l’orario di intervallo.

Ove l’interessato non effettui, per qualsivoglia ragione, il recupero entro i termini predetti, detta mancata prestazione verrà in via automatica e secondo le modalità previste addebitata a “banca delle ore” o, in caso di mancato credito in banca delle ore, a permesso contrattuale retribuito, o, infine, regolata come permesso non retribuito con le relative trattenute sulle competenze mensili.

Spostamento di orario

Ricordiamo che in base alle vigenti disposizioni della Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro in tema di flessibilità di orario è possibile lo spostamento di orario:

–        in accoglimento di espressa richiesta del lavoratore: compatibilmente con le esigenze di servizio, l’Azienda -tramite il Responsabile della Unità – può accordare al singolo dipendente di anticipare ovvero posticipare, in via non occasionale, l’orario di inizio della prestazione lavorativa (rispetto a quello di inizio previsto per la Unità Organizzativa), con un minimo di 5 minuti -e multipli di 5 minuti-  fino ad un massimo di 15 minuti, con correlato spostamento del termine finale dell’orario di lavoro giornaliero.

–        in caso di esigenze di servizio: l’Azienda, tramite il Responsabile della Unità, può decidere di posticipare, in via non occasionale, l’orario di inizio della prestazione lavorativa del singolo dipendente (rispetto a quello di inizio previsto per la Unità Organizzativa) con un minimo di 5 minuti -e multipli di 5 minuti-  fino ad un massimo di 30 minuti, con correlato spostamento del termine dell’orario di lavoro giornaliero;

Il personale che fruisce dello spostamento dell’orario di lavoro, può fruire altresì, in quanto espressamente autorizzato dal Responsabile, dell’elasticità giornaliera di orario nel limite massimo di 30 minuti.

Lo spostamento di orario non può essere autorizzato nei confronti del personale con orario di lavoro in turni ovvero con orario compreso nel nastro orario extra standard.

INTERVALLO

Tutti i colleghi a tempo pieno sono tenuti ad effettuare l’intervallo giornaliero di 60 minuti in essere presso l’Unità Organizzativa di appartenenza.

Il collega delle Aree professionali può avanzare formale richiesta scritta al Responsabile della propria UOG volta ad ottenere la concessione di effettuare in via non occasionale un intervallo meridiano della durata di 30 minuti, ovvero – in via sperimentale sino al 31 dicembre 2017 – aumentare l’intervallo meridiano fino ad un massimo di 2 ore (e, se in misura inferiore alle 2 ore, per multipli di 15 minuti) in deroga a quanto in via generale praticato nell’unità organizzativa di assegnazione.

Il Responsabile potrà concedere la riduzione dell’intervallo ovvero l’ampliamento dello stesso fino ad un massimo di 2 ore (e, se in misura inferiore alle 2 ore, per multipli di 15 minuti), nel caso in cui la modifica dell’intervallo richiesta non incida sulle esigenze tecniche, organizzative e produttive della UOG (ad es. in termini di sicurezza fisica, di ricadute quali l’incremento della prestazione oltre il normale orario di lavoro).

Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l’obbligo di effettuazione dell’intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni dipendente part time può chiedere di fruire o meno dell’intervallo all’interno dell’orario di lavoro giornaliero secondo le modalità di seguito definite. Laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.

La durata dell’intervallo sarà, quindi:

  1. a)    peri part time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei part time misti),

–          di 60 minuti, (30 minuti per i casi specificatamente autorizzati);

  1. b)    peri part time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei part time misti),

–          di 15 o 30 minuti.

In ogni caso, al rientro dall’intervallo, dovrà essere svolta dai predetti lavoratori una prestazione lavorativa significativa pari ad almeno 30 minuti.

L’intervallo continua ad essere attuato fra le ore 13,25 e le ore 14,45, ovvero, con inizio non prima delle ore 12,00 e non dopo le ore 14,40, laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze di servizio con particolare riferimento a quelle connesse all’orario di sportello.

L’eventuale ritardato inizio e/o l’anticipato termine dell’intervallo giornaliero non sono considerati prestazione lavorativa.

PRESTAZIONE LAVORATIVA in giornata semifestiva

Sono contrattualmente considerate giornate semifestive: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31 dicembre nonché, presso ciascun Comune, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale il cui normale orario preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.

Nelle giornate semifestive:

– il personale a tempo pieno, fatta eccezione per quello di custodia e guardiania, deve rendere una prestazione lavorativa pari a 5 ore,

– il personale a tempo parziale anticipa l’orario di uscita in modo da rendere la prestazione lavorativa proporzionalmente ridotta rispetto a quella del personale a tempo pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le 5 ore nella giornata.

Durata della prestazione di lavoro in giornata semifestiva del personale con contratto a tempo parziale:

ORARIO GIORNALIERO
OSSERVATO DI NORMA DA OSSERVARE IN GIORNATA SEMIFESTIVA
ore minuti ore minuti
oltre 7 30 5
7 30 5
7 4 40
6 30 4 20
6 4
5 30 3 40
5 3 20
4 30 3
4 2 40
3 30 2 20
3 2

Si rammenta nella circostanza che la fruizione di ferie, dei permessi ex festività ovvero della riduzione di orario/sospensione dell’attività lavorativa di cui in giornata semifestiva si computa a giornata intera.

Durante la sperimentazione (biennio 2016-2017) della fruizione “ad ore” di tre giorni di ferie, qualora l’utilizzo di tale modalità coincida con una giornata semifestiva, l’assenza sarà computata ad ore. In tal caso è richiesta l’approvazione preventiva da parte del Responsabile.

PERMESSI per motivi personali e familiari

L’Azienda riconoscerà permessi retribuiti e non, per motivi di carattere personale nei casi e secondo lemodalità di seguito descritte:Permessi retribuiti per motivi familiari/di carattere personale

1) Ai colleghi possono essere concessi permessi retribuiti, da giustificarsi al rientro in servizio con idonea documentazione:

a) 3 giorni lavorativi in caso di morte del:- coniuge anche legalmente separato,- parente entro il 2° grado,(ossia figli, genitori, fratelli, nipoti “ex filio”, nonni) anche non convivente, – genitori del coniuge (suoceri) o del convivente di fatto (ancorché non conviventi), – figli del coniuge o del convivente di fatto (ancorché non conviventi),- soggetto componente la famiglia anagrafica (cioè iscritto nel proprio stato di famiglia), ovvero parente o affine purché conviventi.Il suddetto permesso retribuito per lutto è cumulabile con eventuali ulteriori permessi dovuti per lo stesso evento nei confronti di altri soggetti di cui sopra.Esso, inoltre, può essere cumulato con i 3 giorni di permesso retribuito spettanti al ricorrere delle specifiche condizioni stabilite dall’art. 1 del DPCM n. 278/00 in tema di assistenza dovuta a grave infermità.Tale permesso può essere fruito entro sette giorni a partire dal giorno in cui si è verificato l’evento.I permessi di cui al presente paragrafo sono sostitutivi delle analoghe previsioni di cui all’art. 4,comma 1, della Legge n. 53/00, e si applicano anche alle famiglie di fatto.

b) 1 giorno in occasione di trasloco documentato (fattura del trasloco, ovvero comunicazione all’Azienda di cambio di residenza e/o domicilio).

c) In caso di trasferimenti disposti d’ufficio che comportino l’effettuazione di trasloco nei termini previsti dalla normativa contrattuale nazionale, al personale interessato competono:-

1 giorno di permesso retribuito per trasferimenti in località distanti da oltre 100 e fino a 300 km dal luogo di residenza;-

2 giorni di permesso retribuito per trasferimenti oltre 300 km.2) Al collega che abbia superato il periodo di prova ed abbia già esaurito le ferie relative all’anno in corso e agli anni precedenti, i permessi ex festività e, se appartenente alle Aree professionali, l’eventuale credito di banca delle ore spettante, il Responsabile dell’UOG di appartenenza può concedere permessi orari retribuiti:a) per comprovati gravi motivi di carattere personale/familiare, purché documentati,b) per visite mediche specialistiche non effettuabili al di fuori dell’orario di lavoro comprovate da idonea certificazione.3) Il collega affetto da gravi patologie individuate sulla base dell’allegato allo Statuto del Fondo Sanitario, ricomprendenti i Grandi Eventi Patologici (c.d. GEP) nonché da TBC, può fruire di permessi retribuiti per le visite e i trattamenti connessi a tali patologie, nel limite massimo di 12 giorni annui, indipendentemente dall’eventuale disponibilità di giornate di ferie, permessi ex festività e di banca delle ore. Per i moduli ==> clicca qui Al momento della richiesta di fruizione dei permessi, il collega dovrà autocertificare la correlazione tra la visita medica e la patologia in precedenza certificata.Al momento del rientro in servizio l’interessato dovrà consegnare al responsabile la documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria, che attesta l’effettuazione della visita e la durata della stessa.Previsione introdotta in via sperimentale per il biennio 2016-2017.

PERMESSI per motivi di studio

I colleghi studenti possono beneficiare di permessi retribuiti per motivi di studio nella misura di seguito indicata, sulla base della presentazione relativa idonea documentazione:scuole medie inferiori e superiori:a) permessi retribuiti nelle giornate di prova d’esame più il tempo di viaggio per il raggiungimento della sede di esame;b) ulteriori 8 giorni di permesso retribuito all’anno, non frazionabili in mezze giornate, per il numero degli anni – più due – di corso legale degli studi;c) ulteriori 8 giorni di permesso retribuito, frazionabili in due periodi, da fruire nell’intero ciclo di corso di studi;d) un periodo di aspettativa non retribuita di 30 giorni di calendario, anche frazionabile in non più di due periodi, da fruirsi una sola volta per ciclo di studi di scuola media inferiore o superiore, di cui almeno la metà (15 giorni) in occasione degli esami di licenza o di diploma.università:a) 3 giorni di permesso retribuito (non frazionabili in mezze giornate), in occasione di ogni singolo esamesostenuto. In caso di esame scritto ed esame orale previsti dal piano di studi come due esami separati, le 3 giornate di permesso retribuito vanno concesse per ciascuna prova; nel caso invece in cui le prove siano parti di unico esame al lavoratore studente vanno riconosciuti complessivamente 3 giorni lavorativi di permesso retribuito;b) 5 giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea più 1 giorno di permesso retribuito coincidente con quello dell’esame di laurea;

  1. c) 3 giorni di permesso retribuito in occasione della preparazione dell’esame di laurea magistrale più 1 giorno di

permesso retribuito coincidente con l’esame di laurea magistrale;

  1. d) un periodo di aspettativa non retribuita non superiore a 180 giorni di calendario per il conseguimento della laurea,

anche magistrale, frazionabile sino ad un massimo di tre periodi, ognuno dei quali non inferiore a 15 giorni di calendario

e da fruirsi una sola volta per ciclo di studi.

ASPETTATIVE

Aspettativa per motivi di studio, familiari, personali o per volontariatoSuperato il periodo di prova, il collega può chiedere, per motivi di studio, familiari, personali o per lo svolgimento delle attività di volontariato (L. n. 266/91) un’aspettativa non retribuita della durata massima di un anno, frazionabile in più periodi singolarmente considerati non inferiori ai 5 giorni. La richiesta scritta di aspettativa che verrà valutata dall’azienda compatibilmente con le esigenze di servizio, supportata dalla documentazione del caso.Aspettativa aggiuntiva per malattiaTrascorso il periodo di aspettativa per malattia alle condizioni e nei modi stabiliti dal contratto collettivo nazionale tempo per tempo vigente, il collega che non risulti in grado di riprendere servizio potrà fruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, della durata massima di un anno, alle stesse condizioni già regolate dalla suddetta aspettativa per malattia (nel senso che la richiesta dovrà essere supportate da idonea certificazione medica).Prodotto di finanziamentoA fronte delle predette aspettative ,ove motivate da specifiche situazioni familiari o personali che determinino assenze di durata pari ad almeno 3 mesi interi, l’Azienda interverrà, su richiesta del collega assente, affinché sia resa disponibile una somma di denaro pari al 35% della RAL corrispondente al periodo di assenza, mediante la sottoscrizione di apposito prodotto di finanziamento in via di definizione, che ne consentirà la restituzione a partire dal momento del rientro in servizio. La condizione di tasso applicata al citato prodotto sarà maggiormente agevolata qualora l’aspettativa oggetto della richiesta, opportunamente documentata dal richiedente, si riferisca specificatamente all’assistenza dei figli e dei familiari in genere affetti da patologie che comportino la necessità di assistenza in via continuativa.Il prodotto di finanziamento sarà richiedibile per il biennio 2016 – 2017.Congedo retribuito per lavoratori mutilati ed invalidi civili ex art. 7 D. Lgs. 119/2011Al personale beneficiario del congedo annuo di trenta giorni di cui all’art. 7, D. Lgs. 119/2011, è concessa la fruizione di detto congedo oltre che a giornata intera, anche a mezza giornata, con le medesime modalità previste per la fruizione delle ferie (vedi paragrafo 5.3). Tale modalità di fruizione è introdotta in via sperimentale per il biennio 2016-2017.

GRAVIDANZA E PUERPERIO – Tutele

Dalla comunicazione dello stato di gravidanza e fino all’ultimo giorno di servizio prima dell’inizio del periodo di assenza obbligatoria previsto dalla legge, la lavoratrice ha diritto:- a non essere spostata o trasferita dalla Filiale o dalla Direzione Centrale di assegnazione,- di essere adibita, avanzando apposita richiesta scritta all’ufficio Risorse Umane di competenza, a mansioni diverse da quelle cui è addetta, ove queste comportino una prestazione di lavoro contraddistinta da prevalente posizione ortostatica o comunque da particolare gravosità.Successivamente al terzo mese di gravidanza, l’interessata può richiedere l’esenzione da mansioni che comportino posture fisse in posizione seduta. Le richieste devono essere documentate da idonea certificazione medica.Alla collega assente per il congedo anticipato per maternità con complicazioni patologiche compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio per l’intera durata di astensione da lavoro determinata dalla competente all’Azienda Sanitaria Locale (con riferimento al luogo di residenza), con le modalità di cui al D.Lgs. 151/01. Il rientro della collega che abbia fruito dei congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001 avviene, salvo espressa rinuncia, nella stessa unità organizzativa ove era occupato al momento dell’inizio del congedo ovvero in altra ubicata nello stesso Comune. Il personale che fruisce dei periodi di riposo giornaliero c.d. “permessi per allattamento”, può avanzare richiesta scritta all’Ufficio Risorse Umane di competenza, di spostamento dell’intervallo meridiano, comunque con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40; tale richiesta verrà accolta dal suddetto ufficio fatte salve le esigenze tecnico organizzative del Unità Organizzativa di assegnazione.Permessi per corsi pre-partoLa collega in stato di gravidanza ha diritto a permessi retribuiti per partecipare al corso di preparazione al parto presso strutture pubbliche, o convenzionate con le medesime, per la durata del corso stesso.L’interessata dovrà comunicare al proprio Responsabile, con un preavviso di almeno 5 giorni, le date previste per la partecipazione al suddetto corso che sarà successivamente documentata con apposita attestazione di presenza rilasciata della relativa struttura.Congedo parentale ad ore Il congedo parentale previsto dal comma 1-bis dell’art. 32 del D.Lgs. 151/01 può essere fruito anche ad ore. In tal caso il congedo è utilizzabile per periodi minimi di 1 ora e, in caso di utilizzo superiore all’ora, per 15 minuti e multipli. La somma delle ore utilizzate nell’arco di ciascun mese deve comunque corrispondere ad una o più giornate intere di lavoro. Il monte ore corrispondente ad 1 giornata lavorativa intera è pari a : per i colleghi a tempo pieno: – 7 ore e 30 minuti (anche per orario settimanale di 9X4, 7,12×5 e 6×6) – 8 ore (in caso di attività complementari)per i colleghi part time: la media dell’orario giornaliero del mese in cui si fruisce del congedo. Nella stessa giornata non è consentito il cumulo del congedo parentale ad ore con altri permessi orari.La fruizione del congedo parentale ad ore, infatti, deve essere effettuata in modo da garantire nell’arco della giornata una prestazione lavorativa minima di 1 ora. Anche il congedo parentale ad ore, qualora fruito in una delle date che danno diritto alla maturazione dei permessi ex festività (19 marzo, ascensione, corpus domini, 29 giugno, 4 novembre), fa decadere il diritto alla maturazione del giorno di permesso. E’ quindi consigliabile non pianificare le ore di congedo parentale in corrispondenza di tali date. Le previsioni in tema di integrazione a favore del padre della quota retribuita prevista dalla legge per i congedi parentali (40%), trova applicazione anche in caso di fruizione su base oraria. Aspettativa per puerperioFerme le previsioni di legge che regolano il congedo parentale, alla lavoratrice madre e al lavoratore padre (anche adottivi/affidatari) viene concesso, su richiesta scritta inoltrata all’Ufficio Risorse Umane di competenza, un periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva di 3 mesi da fruirsi a giornata intera, nel limite minimo di una giornata lavorativa, fino al compimento del 6° anno di età del figlio ovvero di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato1. In caso di parto gemellare o plurigemellare sarà riconosciuto alla madre e/o al padre un periodo di aspettativa di 3 mesi per ciascun figlio (per il padre con un massimo comunque di 6 mesi).I predetti periodi di aspettativa, nel caso in cui entrambi i genitori siano dipendenti del Gruppo, non potranno essere fruiti contemporaneamente. L’elevazione dei limiti fra la fruizione dell’aspettativa non retribuita e l’estensione ai padri è introdotta in via sperimentale per il biennio 2016-2017.Permessi assistenza figli affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)Strumento introdotto in via sperimentale per il biennio 2016-2017.Al personale che abbia i requisiti previsti dalla Legge 170/2010, che ha introdotto norme in materia di disturbispecifici di apprendimento in ambito scolastico – DSA – sono concessi permessi retribuiti nel limite di 5giornate per singolo anno solare.I permessi per assistenza nelle attività scolastiche a casa dei figli studenti del primo ciclo dell’istruzioneaffetti da DSA, debitamente documentati, sono fruibili nel corso dell’anno scolastico.Nel caso in cui i permessi siano richiesti al di fuori dell’anno scolastico, ovvero con riferimento a figliminorenni iscritti al ciclo di istruzione successivo al primo, non saranno retribuiti.I permessi DSA, fruibili anche ad ore, nel limite minimo di 1 ora, devono essere richiesti, con un preavvisominimo di 5 giorni.1 non oltre il compimento della maggiore età del figlio adottato/affidato

SOSTEGNO DELLA PATERNITA’

Permessi per nascita figlioAl lavoratore padre sono riconosciuti a richiesta:

  1. per i figli nati fino al 2 agosto 2018:
  • 4 giorni di congedo obbligatorio, previsto dall’art. 4 della L. n. 92/12.
  • 2 giorni di permesso retribuito. In caso di parto gemellare vengono attribuite 3 giornate di permesso retribuito; in caso di parto plurigemellare vengono attribuite 4 giornate di permesso retribuito.
  1. per i figli nati dal 3 agosto 2018:
  • 4 giorni di congedo obbligatorio, previsto dall’art. 4 della L. n. 92/12.
  • 3 giorni di permesso retribuito. In caso di parto gemellare vengono attribuite 6 giornate di permesso retribuito; in caso di parto plurigemellare vengono attribuite 9 giornate di permesso retribuito.

Tali giornate debbono essere fruite entro 5 mesi dalla nascita del figlio ovvero, entro 5 mesi dall’effettivo ingresso in famiglia del minore, in caso di adozione nazionale, o dall’ingresso del minore in Italia, in caso di adozione internazionale.I permessi di cui all’ultimo alinea del paragrafo che precede, possono essere fruiti solo dopo aver fruito delle giornate di congedo obbligatorio.  Congedo Parentale del Padre

L’Azienda provvederà ad integrare la quota retribuita prevista dalla legge per i congedi parentali (30%) di dieci punti percentuali nel caso di fruizione del congedo parentale da parte del padre dipendente del Gruppo ISP.

L’Azienda estenderà nei confronti del padre dipendente del Gruppo ISP il congedo parentale di ulteriori dieci giorni, anche non consecutivi, da fruirsi entro il sesto anno di vita del bambino, una volta esaurito il congedo parentale di legge indennizzato dall’INPS.

Per detto congedo viene riconosciuto un trattamento economico sostitutivo alla retribuzione che sarebbe spettata nel caso di giornata lavorata, nella misura pari al 30% della retribuzione annua lorda individuale calcolata su base giornaliera (Retribuzione Annua Lorda/360), con versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

Permessi per malattia figlio

Una volta esauriti i permessi non retribuiti previsti dalla legge e dalla normativa aziendale vigente per la malattia del figlio oltre il terzo anno di età e sino all’ottavo anno, il padre può richiedere la fruizione di permessi non retribuiti al medesimo titolo, sempre sino all’ottavo anno di vita del figlio, nella misura massima di 3 giorni all’anno, senza copertura della contribuzione figurativa prevista per la fruizione dei permessi ex lege.

In caso di adozione o affidamento, qualora il minore abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il permesso potrà essere fruito nei primi tre anni dal suo ingresso nel nucleo familiare.

Il permesso può essere fruito unitamente ad una dichiarazione attestante che la madre non risulti assente dal servizio con permessi previsti dalla legge e dalla normativa aziendale per la malattia del figlio.

PART – TIME

Tutti i colleghi appartenenti alle Aree professionali e alla categoria dei Quadri direttivi, ad esclusione dei Colleghi assunti in forza degli accordi sindacali stipulati in data 2 febbraio 2010, 3 novembre 2010 e 6 dicembre 2011,possono chiedere:

1. di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale:

al riguardo il Collega interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite la procedura on-line, presente nella Intranet aziendale e dovrà indicare: a) la durata del part-time, b) l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale con indicazione in ordine all’intervallo ed alla sua durata e collocazione.

2. modificare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale:

al riguardo il Collega interessato dovrà inserire ed inviare la richiesta tramite la procedura on-line, presente nella

Intranet aziendale e dovrà indicare: a) la durata del part-time, b) l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero e

settimanale con indicazione in ordine all’intervallo ed alla sua durata e collocazione.

Le richieste di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale prima della scadenza verranno comunque esaminate

all’approssimarsi della scadenza originaria ed accolte al sussistere delle condizioni.

Solo ai Colleghi che si trovino nell’impossibilità di utilizzare l’applicativo on-line, poiché lungo assenti per malattia, maternità, ecc. oppure sprovvisti di accesso alla intranet, è consentito inviare la richiesta utilizzando i moduli cartacei riportati in allegato alla circolare aziendale.

Durata
La richiesta di modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere avanzata a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
Articolazione dell’orario
L’orario di lavoro, nel rispetto dell’orario settimanale medio complessivo compreso tra un minimo di 15 ed un massimo di 32 ore e 30 minuti, potrà essere articolato su tutti i giorni lavorativi della settimana o meno, secondo la seguente distribuzione:
· orizzontale: quando la riduzione di orario è riferita al normale orario giornaliero,

· verticale: quando la prestazione è svolta a tempo pieno solo in alcune giornate della settimana,

· misto: quando l’orario di lavoro è articolato combinando le modalità del part time orizzontale e verticale,

· ciclico, distribuito cioè solo su alcuni mesi dell’anno, con prestazione lavorativa articolata nei mesi considerati su

alcuni o su tutti i giorni lavorativi della settimana.

Anche in considerazione dell’estensione dell’orario giornaliero di sportello tra le ore 8 e le ore 20 l’Azienda favorirà

soprattutto la concessione di part time con orario settimanale di massima di 25 ore.

Ferma restando la consensualità del contratto di lavoro a tempo parziale, per soddisfare nel modo più ampio possibile le

richieste di trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro, l’Azienda potrà procedere anche attraverso attribuzione

di diversa figura professionale /mansione e/o differente assegnazione logistica, anche a richiesta dell’interessato.

In occasione della richiesta di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, il Collega può inoltre richiedere di

fruire di un’elasticità di orario di 30/45 minuti in entrata, con correlato spostamento dell’orario di uscita.

Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno può avvenire, su richiesta:

o dell’Azienda, motivata da sopravvenute esigenze tecnico-organizzative

o del Collega, per motivate ragioni di carattere personale e/o familiare.

Nel caso di rapporto di lavoro part time

· a tempo determinato, il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire, oltre che dal giorno

successivo alla scadenza del contratto, anche anticipatamente rispetto a tale termine, con il consenso delle parti;

· a tempo indeterminato il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno potrà avvenire su richiesta di una delle parti

con preavviso di almeno 3 mesi.

Intervallo
Ferme restando le disposizioni di legge che prevedono l’obbligo di effettuazione dell’intervallo in caso di prestazione di lavoro superiore alle 6 ore, ogni Collega part time può chiedere di fruire o meno dell’intervallo all’interno dell’orario di lavoro giornaliero secondo le modalità di seguito riportate; laddove previsto esso dovrà essere formalizzato nel contratto di lavoro a tempo parziale.
La durata dell’intervallo sarà:

1. per i part time verticali (nonché per le giornate a tempo pieno dei part time misti)

di 60 minuti (30 minuti per i casi specificatamente autorizzati)

2. per i part time orizzontali (nonché per le giornate a tempo parziale dei part time misti)

di 15 o 30 o 60 minuti

L’intervallo, ferma restando la norma di carattere generale che prevede che il medesimo sia fruito durante l’orario

dell’intervallo meridiano della struttura di appartenenza, potrà, per il Collega Part time con articolazione dell’orario di

lavoro incompatibile con tale disposizione, aver inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40, in modo

comunque che sempre, dopo il rientro in servizio dalla fine dell’intervallo, sia effettivamente svolta una prestazione

lavorativa significativa, pari ad almeno 30 minuti. Al Collega con rapporto di lavoro part time, per ogni giornata di

lavoro in cui il contratto prevede la fruizione dell’intervallo, spetta un buono pasto nella misura tempo per

tempo stabilita per il personale a tempo pieno.

La modulistica con tutte le informazioni è disponibile nell’intranet aziendale sezione normativa – Regole in materia di prestazione di lavoro a tempo parziale.

ASSEGNO per familiari portatori di Handicap

Il collega con coniuge/unito civilmente, figli o equiparati, convivente, portatori di handicap grave a carico – secondo il criterio a suo tempo seguito per la corresponsione degli assegni familiari – ha diritto, a richiesta, alla corresponsione di una somma annua una tantum di euro 3.000 lordi.
Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare, dietro presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l’anno di corresponsione, la sussistenza di un handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92.

P


PREMIO FEDELTA’

0) Per i colleghi ex SanPaolo, ex Banco di Napoli, ex Banca Popolare dell’Adriatico viene riconosciuta una mensilità lorda aggiuntiva al compimento del 25° e del 35° anno di servizio effettivo. La mensilità verrà riconosciuta con la busta paga precedente al mese di compimento.
Sono comunque riconosciuti un massimo di due premi di anzianità nell’arco della carriera lavorativa.

1) Ai colleghi assunti dall’“ex Cariplo” viene riconosciuto un premio di fedeltà al compimento del 25° anno di servizio nella misura di un dodicesimo della retribuzione annua.La corresponsione di detto premio, calcolato sulla base della retribuzione annua lorda fruita all’atto del compimento del 10°, 20° e 25° anno di servizio, viene regolata come segue:

a) al compimento del 10° anno di servizio: liquidazione di un primo anticipo pari al 75% del premio;

b) al compimento del 20° anno di servizio: liquidazione di un secondo anticipo pari al 25% del premio;

c) al compimento del 25° anno di servizio: liquidazione finale dell’intero premio, previa detrazione degli anticipi di cui sub a) e b) sulla base della effettiva retribuzione annua sopra indicata.

In caso di maturazione dei requisiti nel corso del primo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di gennaio dell’anno successivo; in caso di maturazione dei requisiti nel secondo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di luglio dell’anno successivo.

2) Ai colleghi assunti dall’“ex Banco Ambrosiano Veneto” che compirà il 25° anno di servizio sarà riconosciuto un premio di fedeltà nella misura lorda di €. 2.600,00 (duemilaseicento), ad eccezione del personale riveniente dal “Banco Ambrosiano Veneto Sud” che, come previsto dagli accordi aziendali 16 luglio e 23 novembre 1992, potrà beneficiare di tale provvidenza in quanto maturi i requisiti del 25° anno di effettivo servizio entro e non oltre il 31 luglio 2005.

In caso di maturazione dei requisiti nel corso del primo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di gennaio dell’anno successivo; in caso di maturazione dei requisiti nel secondo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di luglio dell’anno successivo.

Detto premio di fedeltà nella stessa misura verrà eccezionalmente riconosciuto a titolo di integrazione del TFR a favore del predetto personale assunto dall’“ex Banco Ambrosiano Veneto” -con le limitazioni riferite al personale proveniente dal “Banco Ambrosiano Veneto Sud”- che cesserà dal servizio per raggiungimento dei 65 anni, avendo, comunque, già compiuto almeno 20 anni di servizio.

3) Al personale assunto dall’“ex Banca Commerciale Italiana” fino a tutto il 30 novembre 1994, in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà riconosciuto un premio di fedeltà al compimento del 25° anno di servizio pari al 28% della retribuzione annua lorda in atto a tale data -escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario ed accessorio-. Detta somma, in tutto o in parte, potrà confluire sulla rispettiva posizione di previdenza complementare in essere presso il Fapa di Gruppo, sulla base di apposita richiesta scritta dell’interessato, in assenza della quale verrà liquidata in uno con le normali competenze.

In caso di maturazione dei requisiti nel corso del primo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di gennaio dell’anno successivo; in caso di maturazione dei requisiti nel secondo semestre dell’anno, le relative somme verranno erogate con gli emolumenti del mese di luglio dell’anno successivo.

4) Ai colleghi assunti dall’“ex Banca Commerciale” Italiana che abbia già percepito alla data del 31 dicembre 2004 il premio di fedeltà, per avere compiuto il 25° anno di servizio, sarà riconosciuto in via di eccezione un ulteriore premio, al compimento del 35° anno di servizio, pari al 14% della retribuzione annua lorda in atto a tale data -escluse le voci connesse con la situazione di famiglia o di carattere indennitario ed accessorio-.

Nei confronti del personale che risulti attualmente iscritto al FAPA di Gruppo, detta somma confluirà obbligatoriamente al medesimo Fondo.

In caso di maturazione dei requisiti nel corso del primo semestre dell’anno, il relativo versamento verrà effettuato nel mese di gennaio dell’anno successivo; in caso di maturazione dei requisiti nel secondo semestre dell’anno, il relativo versamento verrà effettuato nel mese di luglio dell’anno successivo.

Nei confronti del personale che non risulti attualmente iscritto al predetto Fondo di previdenza complementare detto premio verrà erogato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro -a condizione che la stessa non avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo- in uno con le normali competenze di fine rapporto a titolo di integrazione del TFR. Il suddetto premio verrà, in via di assoluta eccezione, riconosciuto in misura proporzionalmente ridotta al personale di cui al primo comma del presente articolo che cessi anticipatamente dal servizio per la causale di cui all’art. 61, I comma, lett. b) del CCNL 11 luglio 1999, avendo già compiuto almeno 30 anni di anzianità di servizio.

Accordo 23 febbraio 2005  per l’accordo clicca qui

MOBILITA’

Sulla mobilità ferme restando le norme del CCNL (30 km dalla sede di lavoro per aree prof. con 22 anni di servizio e 50 anni di età; 50 km per QD1 e QD2 con 22 anni di servizio e 52 anni di età).

L’accordo di secondo livello ha decorrenza 1° luglio 2016 scadenza 31 dicembre 2017.

Per quanto riguarda i limiti chilometrici, quando i trasferimenti sono disposti ad iniziativa dell’azienda, occorre il consenso del lavoratore quando la distanza dalla sua residenza/domicilio sia superiore a:

· 25 km per i part-time

· 70 km per le aree professionali e quadri direttivi di 1° e 2° livello

sempre che il trasferimento non costituisca avvicinamento alla residenza.

Ovviamente, resta fermo l’obbligo del consenso per trasferimento di personale che fruisce della L. 104/91 e assistenza figli fino a 3 anni.

I limiti suddetti non si applicano in caso di mobilità conseguente a chiusura e/o cessazione totale o parziale di attività ovvero significativa riduzione delle attività ovvero ancora di chiusura/accorpamento di filiale.

Negli stessi casi di cui sopra, per mantenere i colleghi interessati negli ambiti territoriali previsti dalla normativa nazionale sarà invece possibile derogare all’art.2103 del c.c. attribuendo al dipendente mansioni inferiori.

Viene favorita la mobilità territoriale e professionale dei colleghi che manifestano la propria disponibilità tranite On Air. A tal fine la disponibilità di trasferimento a distanze superiori a 70 Km, fermi i trattamenti economici eventualmente spettanti sarà considerata tra le condizioni per conseguire il consolidamento anticipato dell’indennità di ruolo.

Preavviso

La comunicazione del trasferimento dovrà avvenire prima di:

– 7 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati entro 30 Km dalla residenza e/o domicilio;

– 15 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati oltre 30 Km ed entro 70 Km dalla residenza e/o domicilio;

– 30 giorni di calendario per i trasferimenti effettuati oltre 70 Km dalla residenza e/o domicilio.

Nel caso in cui il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza ovvero in caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati trovano applicazione le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro tempo per tempo vigenti.

Trasferimenti a richiesta

Con l’accordo 29 maggio 2016 e 1° febbraio 2017 viene introdotta in via sperimentale dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 31 dicembre 2017 la priorità nella graduatoria alle richieste avanzate da colleghi che:

– con sedi di lavoro distanti oltre 70 km dalla residenza e/o domicilio e motivate da specifiche casistiche quali a mero titolo esemplificativo:

 grave ed indifferibile necessità di spostamento a fronte di eventi urgenti/eccezionali;

 diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92, per sé;

 diritto a provvidenza economica per familiari portatori di handicap;

 diritto a permessi ex art. 3, comma 3, L. 104/92 per figli e/o coniuge;

 ricongiungimento familiare, anche legato a motivazioni di salute personale e/o familiare.

 dipendente affetto da “malattie gravi”; >> Elenco Grandi Eventi Patologici allegato al Regolamento delle Prestazioni del Fondo Sanitario

 dipendente “over 60”;

– con sedi di lavoro distanti oltre 120 Km dalla residenza e/o domicilio e motivate da richieste di natura personale e/o familiare.

Confermata per tutte le altre previsioni sui trasferimenti a richiesta della normativa preesistente.

Per tutti i dettagli vedi nell’intranet aziendale sezione normativa: Regole in materia di mobilità territoriale.

INDENNITA’ DI PENDOLARISMO

 

Ai trasferimenti disposti dal 1/7/16 su iniziativa dell’azienda, esclusivamente nel caso di spostamenti superiori a 25 km (50 km A/R) calcolati tra residenza/domicilio e nuova sede di lavoro, sono previsti i seguenti rimborsi per chilometro:

 

Distanza (A/R in km) da

Contributo (€ lordi)

0 – 50 km

franchigia

51 – 90 km

€ 0,50

91 – 120 km

€ 0,65

Oltre 120 km

€ 0,85

 

Gli importi previsti dalla tabella, funzionano secondo il meccanismo degli scaglioni e saranno riconosciuti per la durata di 6 anni dalla data del trasferimento.

Andranno invece a scadenza (sempre 6 anni) le indennità di pendolarismo erogati secondo le previgenti regole.