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La polizza copre gli assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l’Istituto di appartenenza, in relazione all’espletamento ed all’adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.
L’assicurazione opera anche nel caso in cui l’Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.
È altresì confermato che il premio assicurativo ricomprende anche la copertura dell’attività lavorativa svolta nei settori: Estero, Titoli e Assicurativo.

L’ESTENSIONE PER L’ATTIVITÀ ASSICURATIVA È EFFICACE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE/DIPENDENTE CHE SIA IN REGOLA CON LA FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PREVISTA DA LEGGI E REGOLAMENTI.

La polizza RC Professionale copre l’assicurato anche per il danno non patrimoniale. L’art. 2059 c.c. prevede la cd. responsabilità non patrimoniale (danni biologici, morali, reputazionali, etc.) che sempre più di sovente vengono reclamati, anche ai colleghi, da una clientela che tende a coinvolgere nei suoi ricorsi in giudizio banca e bancario.
Per le spese legali la nostra RC Professionale prevede che
: “La Compagnia assume sino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall’assicurato nell’espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso”.
Questa frase dimostra, in modo inequivocabile, la ristrettezza della tutela legale che la RC Professionale garantisce: è quindi fondamentale che, a fronte dei rischi reali che il collega corre, la limitatezza della copertura legale garantita dalla RC Professionale sia ben chiara al medesimo. A conferma di quanto sopra, l’art. 1917 del Codice Civile norma l’assicurazione della responsabilità civile prevedendo, al suo terzo comma, che Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse”. La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 1917 c.c., comma 3 riguarda soltanto le spese direttamente sostenute dall’assicurato per resistere alla pretesa del terzo ovvero quelle che l’assicuratore direttamente assume su di sé quale gestore della lite.

È CONSEGUENTEMENTE INDISPENSABILE CHE L’ISCRITTO COINVOLTO NEL SINISTRO NON SI RENDA DISPONIBILE A PAGARE IL PRESUNTO DANNO PATRIMONIALE IMPUTATOGLI DALL’AZIENDA O DAL TERZO, COINVOLGENDO IMMEDIATAMENTE IL SINDACATO NELLA VICENDA PER TUTTE LE NECESSARIE VALUTAZIONI/AZIONI DEL CASO, IN PRIMIS L’IMMEDIATA DENUNCIA DEL SINISTRO TRAMITE AON. La polizza RC Professionale copre le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall’assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non OLTRE 120 MESI (10 ANNI) prima dell’adesione del dipendente assicurato. L’assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l’evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.
N.B. TRA LE ESCLUSIONI DELLA RC PROFESSIONALE FABI NON È PIÙ PRESENTE IL PAGAMENTO DIRETTO CHE INDIRETTO DI SANZIONI/MULTE/AMMENDE. LA NOSTRA RC PROFESSIONALE COPRE LE SANZIONI/MULTE/AMMENDE INDIRETTE IN QUANTO PRESENTE UN RAPPORTO DI TERZIETÀ. ESEMPIO QUELLE INTESTATE AL DATORE DI LAVORO, RICHIESTE DALLO STESSO AL LAVORATORE PER COLPA GRAVE.

GARANZIA POSTUMA COME ESTENSIONE RC PROFESSIONALE (GARANZIA DOPO LA CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’)
L’anno scorso è stata posta in essere anche la cd. garanzia postuma della responsabilità civile professionale, uno strumento capace di garantire piena copertura per le richieste di risarcimento presentate, nei vari termini di prescrizione, post quiescenza e/o esodo. 
N.B. QUESTA COPERTURA ASSICURATIVA PUO’ ESSERE RICHIESTA SOLO ENTRO 60 GIORNI DALLA 
CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA E COPRE I FATTI COLPOSI COMPIUTI NELL’ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITÀ PURCHÉ GARANTITI DALLA RC PROFESSIONALE INIZIALE E COMMESSI DURANTE LA VALIDITÀ DELLA STESSA.
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