MATERNITA’ E PATERNITA’ CONGEDI PARENTALI 

 A seguito delle numerose richieste da parte dei colleghi pensiamo di fare cosa utile riportando una sintesi delle previsioni attualmente vigenti.

ASSENZA OBBLIGATORIA: 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi successivi alla nascita del figlio, interamente retribuita e computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti comprese ferie e 13° mensilità.

ASSENZA FACOLTATIVA : 6 mesi, continuativi o frazionati, nei primi otto anni di vita del bambino (trascorso il periodo di assenza obbligatoria)  usufruibili dalla madre e dal padre, retribuita parzialmente al 30% fino a tre anni del bambino per il rimanente periodo il 30% solo se vi sono le condizioni di reddito;  detti periodi sono comunque computati nell’anzianità di servizio esclusi gli  effetti relativi alle ferie ed alla 13° mensilità.

MALATTIE DEL BAMBINO: astensione dal lavoro senza limiti di tempo fino a tre anni del bambino e per 5 giorni lavorativi all’anno quando il bambino ha un’età compresa tra 3 e 8 anni usufruibili dalla madre o dal padre con presentazione di certificato di un medico specialistico sel SSN o convenzionato, non retribuiti, detti periodi sono comunque computati nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla 13° mensilità.

RIPOSI GIORNALIERI: due periodi riposo di un’ora ciascuno,  anche cumulabili nella giornata, fino al compimento di 1 anno di età del bambino, usufruibili dalla madre o dal padre, retribuiti.

ANTICIPAZIONE TFR: oltre che nelle ipotesi già previste dalla legge (spese sanitarie o acquisto di abitazione per sé o per i figli), il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi per formazione e le astensioni dal lavoro facoltative previste per il padre e la madre dopo il parto.

ANTICIPO DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L’anticipo dell’astensione obbligatoria può verificarsi quando la lavoratrice ha una gravidanza con gravi complicazioni, quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.
In questi casi la donna deve inoltrare (a mano o per raccomandata ar) la richiesta alla Direzione provinciale del lavoro, Servizio ispezione del lavoro del competente capoluogo di provincia, corredata dalla idonea certificazione medica.
La Direzione provinciale del lavoro, entro 7 giorni dal ricevimento dell’istanza, dovrà rilasciare il provvedimento concessivo dell’interdizione anticipata dal lavoro e decidere la durata del periodo o dei periodi per cui viene concessa.
Queste assenze non concorrono alla formazione del periodo di comporto, cioè del periodo per cui si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia. Anche per questo, è importante qualora ricorrano i motivi prescritti, richiedere l’anticipo dell’astensione obbligatoria, anziché presentare un semplice certificato di malattia.
Va ricordato che durante tutto il periodo dell’astensione l’INPS corrisponde al lavoratore l’80% dello stipendio che viene integrato dal 20% a carico del datore di lavoro per il solo periodo di cinque mesi previsti per l’astensione obbligatoria

GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
* Astensione dal lavoro nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia, sempreché egli non abbia superato i sei anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento. Tale limite è portato a 18 anni per le adozioni nternazionali. Il trattamento economico e  previdenziale è uguale a quello previsto per l’assenza obbligatoria  per gravidanza e puerperio.
* Riposo giornaliero retribuito di due ore (un’ora se l’orario di lavoro è inferiore a sei ore) fino al compimento di un anno di età del bambino.
* Astensione facoltativa e assenze per malattia del bambino sono regolate dalle stesse norme previste per i genitori naturali solo se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha un età compresa fra i sei e dodici anni. Il diritto di astensione dal lavoro per “assenza facoltativa” o per malattia del bambino può essere esercitato nella stessa misura prevista per i genitori naturali solo nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

ALLEGATI (cliccabili)

Circolare INPS N. 109 del 2000

Circolare INPS N. 15 del 2001

 Come sempre per ulteriori informazioni e chiarimenti potete contattare i dirigenti sindacali della F.A.B.L.

 

PROPOSITO DI MALATTIA INTERVENUTA DURANTE IL PERIODO FERIALE

 Ricordiamo a tutti i colleghi che la malattia insorta durante le ferie ne sospende il decorso salvo che il datore di lavoro provi, attraverso gli accertamenti sanitari previsti dalla legge, che la stessa risulta compatibile con le finalità di ristoro e reintegro delle energie psicofisiche.

Quindi il lavoratore che intenda modificare il titolo della sua assenza da “ferie” a “malattia”  ha soltanto l’onere di comunicare lo stato di malattia al  proprio datore di lavoro.